art. 14 del d.lgs. 33/2013
Il CRS4 pubblica e aggiorna in questa sezione i dati sulla propria organizzazione e i dati relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali.
Sono riportate informazioni inerenti ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo nonchè ai titolari di incarichi dirigenziali del CRS4, all'articolazione dei suoi Settori e Programmi, alle sue sedi e ai suoi recapiti. E' guidato da un Amministratore Unico, nominato dalla Regione.
L'Amministratore Unico sovrintende all'andamento generale del CRS4, ne è il rappresentante legale. Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza delle leggi e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'Amministratore Unico dà attuazione ai programmi, coordina le attività delle aree, dei settori e degli uffici e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
Il CRS4 è organizzato in Settori, sei settori di ricerca, un settore amministrativo, un settore di servizi alla ricerca.
La Società pubblica e aggiorna i dati sulla propria organizzazione e i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico/mandato elettivo; curriculum; compensi connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, etc.), con l'indicazione delle rispettive competenze.
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonchè ai titolari di incarichi dirigenziali, si pubblicano le seguenti informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
I dati suindicati si pubblicano entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Ultimo aggiornamento: 2.5.2024